Come si chiude un'associazione sportiva?

Un’associazione sportiva si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto, quali:

  • la scadenza del termine di durata;
  • la deliberazione in tal senso dell’assemblea;
  • il raggiungimento dello scopo;
  • la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • il venire meno di tutti gli associati;

Da sottolineare che una delle suddette cause non determina però l’estinzione dell’associazione ma colloca questa in uno stato di “liquidazione”; si dovrà quindi provvedere a esigere i crediti e pagare i debiti e solo quando tutti i debiti siano stati pagati si determina la vera e propria estinzione dell’associazione. Se dopo l’operazione di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto. E’ comunque da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati. L’organo competente per deliberare lo scioglimento dell’associazione è l’assemblea degli associati che secondo quanto dispone l’articolo 23 comma 3 del codice civile delibera validamente con il voto favorevole dei ¾ degli associati stessi.



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