Decreto Cura Italia: le disposizioni sullo sport

18 Marzo 2020

La Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 ha pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 di cui in questi giorni si è parlato molto.

Ecco le disposizioni che coinvolgono, direttamente o potenzialmente, il mondo dello sport.

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L’art. 22 concede ai datori di lavoro del settore privato “e del terzo settore compresi” in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID – 19 trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Agli sportivi titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità per il mese di marzo ’20 pari a 600 euro. Detta indennità, erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito. Detta indennità non potrà essere riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per quelle associazioni sportive dilettantistiche che fossero “anche” onlus o associazioni di promozione sociale, il termine per le modifiche statutarie ai fini dell’adeguamento al codice del terzo settore viene prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine potranno procedere allo svolgimento della assemblea di approvazione del bilancio.

Per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori vengono sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonchè gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il comma 4 dell’art.73, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, sempre al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione del periodo emergenziale richiamato in precedenza, viene previsto che le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.


Con l’art.95
del D.L. “Cura Italia”, rubricato “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo” si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Con un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di più) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;
  • In forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.


Con l’art.96
rubricato “Indennità collaboratori sportivi” viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute S.p.A., di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente art.27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Il decreto parla di collaboratori pertanto al momento non è chiaro se detto termine comprenda anche gli atleti o meno.

Detta indennità, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del percettore.

L’iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla società Sport e Salute S.p.a. un’autocertificazione attestante:

  • la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;
  • la mancata percezione di altro reddito da lavoro.


Con un decreto del MEF da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Posto che l’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate allasocietà Sport e Salute s.p.a. (la quale verificherà la corretta iscrizione di FSN, EPS, ASD e SSD al registro telematico tenuto presso il CONI), le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà ad erogare per intero l’indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83 mila soggetti).

A tal proposito sarà necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalità operative di fruizione della presente indennità.

 L’art. 106 prevede che anche le società sportive di capitali possano convocare la propria assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio



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